Criptovalute, imposte e dintorni

Bitcoin, Ethereum e altri token: finalmente un po’di chiarezza sulla gestione fiscale delle criptovalute.

 

Con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 126 ss. della L. 197/2022) si è cercato di fare un po’ di ordine, dal punto di vista impositivo e dichiarativo, su un tema che negli ultimi anni si sta sempre più affermando: le “Criptovalute” (a cui è stato dato anche un nome giuridico: “Cripto – Attività”).

 

Per chi non ne sapesse nulla, la “cripto-attività”, così come definita dal Legislatore, è intesa come una rappresentazione digitale di valore (valuta virtuale) o di diritti (NFT) che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la c.d. “blockchain” (registro distribuito: è il luogo digitale in cui viene sfruttata tale tecnologia).

 

La criptovaluta è dunque vista ed utilizzata come una merce di scambio “innovativa” che, date le sue particolari caratteristiche, non aveva ancora trovato un collocamento specifico nell’ambito giuridico e tributario.

Sino ad oggi, infatti, dal punto di vista fiscale, le criptovalute erano state assimilate alle “valute estere” sulla base di svariate interpretazioni e interpelli rilasciati dell’Amministrazione Finanziaria, senza però che ci fosse una legge a disciplinarle.

 

Ora, con la legge di Bilancio 2023, molti chiarimenti sono arrivati, almeno da un punto di vista fiscale. Di seguito analizziamo le novità più importanti.

 

Come le cripto-attività possono generare delle plusvalenze e come queste vadano tassate.

Anzitutto, va fatta una netta distinzione tra i soggetti che detengono criptovalute a titolo privato e i soggetti che detengono criptovalute in qualità di imprenditori.

 

Partiamo dai soggetti NON imprenditori.

 La normativa di riferimento è il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies del TUIR (redditi diversi).

In tal caso, le imposte sono dovute sulle plusvalenze e gli altri proventi (ad esempio lo staking) realizzati mediante il rimborso o la cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Vi sono, però, dei casi particolari:

-          non sono soggetti ad imposizione i redditi che, complessivamente nel periodo d’imposta (anno solare) sono inferiori ai 2.000 euro;

-          non costituiscono realizzo di plusvalenza e dunque non sono soggette a tassazione le permute tra cripto-attività che hanno le stesse caratteristiche e funzioni.

 

Come vengono determinati la plusvalenza e i redditi derivanti da staking?

 -          Le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o il valore d’acquisto delle stesse;

-          I redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

 

I redditi derivanti dalle cripto-attività, così determinati, saranno tassati con l’aliquota del 26% in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Per i soggetti imprenditori

 In tal caso, i redditi derivanti dalla detenzione e dal realizzo delle cripto-attività vengono categorizzati non più tra i “redditi diversi” ma tra i “redditi d’impresa”.

Conseguentemente, i proventi vengono assoggettati ad IRPEF, in caso di imprenditori individuali/ società di persone, ovvero ad IRES, in caso di società di capitali.

I risvolti della detenzione delle cripto-attività in tal caso sarebbero:

-          Esclusione da imposizione fiscale delle componenti positive e negative che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta (operazioni di cambio valutario);

-          Classificazione delle cripto-attività tra le immobilizzazioni immateriali se detenute strategicamente come forma d’investimento;

-          Classificazione delle cripto-attività tra le rimanenze se detenute per finalità speculative.

 

Oltre alla tassazione, ricordiamoci il MONITORAGGIO FISCALE.

Questo aspetto, molto importante, deve essere tenuto in grande considerazione da chiunque.

Tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività (criptovalute, NFT ecc…) sono tenuti a dichiararne la detenzione all’Agenzia delle Entrate, tramite la compilazione di uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi: il quadro RW.

 

Un importante chiarimento, a parziale rettifica di quanto in vigore precedentemente, riguarda l’obbligo di dichiarazione indipendentemente dai metodi utilizzati per la conservazione degli asset digitali (hardware wallet, software wallet, wallet exchange…).

 

È importante, dunque, se siete in possesso di tale tecnologia, ricordarsi che annualmente andrà inserito in dichiarazione il controvalore in euro del proprio wallet (cumulativo) relativo al primo dell’anno e al 31 dicembre.

 

Andrà inoltre assolto, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, il pagamento dell’IVAFE (sino ad oggi esclusa) del 2 per mille sul valore complessivo del portafoglio (ad esclusione del valore relativo ai wallet detenuti presso intermediari residenti).

 

E’ possibile rimettersi in carreggiata.

La Legge di Bilancio ha anche previsto una sanatoria per i soggetti che negli anni passati non hanno provveduto ad effettuare gli adempimenti precedentemente previsti (dichiarazione quadro RW e tassazione plusvalenze in base alla normativa prevista per le valute estere).

Alla data di redazione dell’articolo, manca ancora il provvedimento che renda attuativa la normativa di riferimento. A livello sostanziale, si potrà (su istanza di parte) sanare il pregresso con il versamento di una:

-          sanzione pari al 0,5% (annuo) da applicare sul valore delle attività non dichiarate;

-          imposta sostitutiva del 3,5% (annuo) da applicare sul valore delle attività detenute al termine dell’anno o al momento del realizzo (vendita).

E’ stato inoltre prevista la possibilità, per chi ha in possesso cripto-attività alla data del 01.01.2023, di affrancare il valore fiscale delle attività detenute con il versamento di una imposta pari al 14% del valore normale delle cripto-attività al 01.01.2023. Questo strumento è volto a fissare il valore fiscale alla data del 01.01.2023.

  

In conclusione…

…con la Legge di Bilancio 2023 è stata fornita maggior chiarezza sull’argomento in oggetto, dando anche un taglio più semplice in merito alla determinazione dei componenti tassabili e degli obblighi dichiarativi.

Come per tutte le novità, con il tempo verranno dati maggiori chiarimenti a quei potenziali vuoti normativi che si possono presentare dato il settore particolarmente ampio, vario e innovativo.

 

Athena Staff