Acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica: come detrarre l'IVA anche da privato

Buone notizie per chi acquista un immobile abitativo ad alta efficienza energetica.

Entro determinate condizioni, anche un privato potrà detrarre l’IVA su questi acquisti.

La Legge di Bilancio 2023, infatti, ripropone nuovamente la detrazione ai fini IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili nuovi e di tipo abitativo effettuato entro il 31/12/2023.

Di fatto, l’acquirente potrà portare in detrazione il 50% dell’IVA.

Tale agevolazione non è nuova ma, era già in vigore negli anni 2016 e 2017 per gli acquisti di immobili di tipo residenziale, di classe energetica A o B, ceduti da imprese costruttrici degli stessi, effettuati entro il 31/12/2017.

Da tale data, tuttavia, non era più stata riproposta.

 

L’ultima legge di bilancio la reintroduce, senza apportare modifiche rispetto a quanto in vigore nel 2016/2017.

Attingendo a quella norma e alle varie interpretazioni date all’epoca, si può sintetizzare che, per poter fruire della detrazione, è necessario che:

·  l’acquisto dell’immobile venga effettuato entro il 31/12/2023; qualora dovessero esserci acconti versati nell’anno 2023, per un acquisto che verrà effettuato nel 2024, non potranno essere portati in detrazione;

· prevalga il principio di cassa: il pagamento dell’IVA deve essere effettuato entro l’anno 2023;

· l’immobile acquistato sia di destinazione residenziale e di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente; non è limitato all’abitazione principale e non sono esclusi gli immobili “di lusso”;

· gli immobili siano ceduti direttamente da imprese che li hanno di fatto costruiti (senza un acquisto intermedio) o da organi di investimento collettivo del risparmio (OICR); la detrazione, inoltre, spetta anche nel caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione l’immobile o per acquisto di abitazioni costruite da più di cinque anni, a condizione che l’impresa venditrice abbia manifestato in atti l’opzione per l’assoggettamento della cessione ad IVA.

 

Un ulteriore vantaggio è che l’agevolazione potrà essere cumulata con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR che riguarda l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa. Pertanto, il contribuente che effettuerà l’acquisto, potrà beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA, sia della detrazione IRPEF del 50% sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile.

 

Il beneficio compete fino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto degli immobili sopracitati e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove periodi di imposta successivi.

Athena Staff