Il procedimento disciplinare di un lavoratore

Prima di infliggere qualsiasi punizione a un dipendente (sia essa un rimprovero, o addirittura un licenziamento) è necessario seguire un iter stabilito dalla legge e definito “procedimento disciplinare”.

La contestazione disciplinare, che dovrà essere scritta, è la prima fase di questo procedimento. La stessa conterrà la formulazione di un addebito nei confronti del lavoratore per presunti fatti commessi in spregio alle regole.

Il lavoratore a seguito del ricevimento della lettera di contestazione dovrà fornire le proprie giustificazioni, cioè la propria versione dei fatti, e potrà farlo sia per iscritto che oralmente, in tale fase potrà farsi assistere anche da un rappresentante sindacale (le tempistiche per fornire le proprie giustificazioni dipendono dal Contratto Collettivo applicato al rapporto lavorativo).

A seguito delle giustificazioni del lavoratore, il datore di lavoro potrà accettarle e procedere all’archiviazione del procedimento disciplinare oppure decidere di comminare una sanzione che dipenderà dalla gravità dei fatti contestati (dal richiamo verbale al licenziamento).

Il lavoratore che riterrà la sanzione ingiusta potrà impugnarla (anche in caso di vizi formali).

L’impugnazione potrà essere espletata davanti al Tribunale, Giudice del Lavoro, oppure davanti al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato o ancora davanti a Collegi di Conciliazione previsti dai contratti.

Il termine per impugnare la sanzione disciplinare ed instaurare il procedimento di conciliazione ed arbitrato presso l’ITL – Ispettorato Territoriale del Lavoro, è di venti giorni dalla ricezione della sanzione.

In tale sede il collegio di conciliazione ed arbitrato deciderà se confermare o meno la sanzione disciplinare. Il giudizio del collegio non è impugnabile (tranne nei casi di violazione della legge e di vizio della volontà).

Durante l'intero svolgimento della procedura arbitrale, la sanzione è sospesa.

In alternativa la sanzione disciplinare potrà essere impugnata davanti al Tribunale, Giudice del Lavoro, instaurando così un vero e proprio processo (in questo caso l’impugnazione è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni).

Nel caso in cui sia il lavoratore a promuovere l’azione giudiziaria davanti al Tribunale l’applicazione della sanzione, a differenza di quanto accade con la procedura di arbitrato, non è sospesa.

A conclusione del procedimento giudiziario il Giudice deciderà se confermare o meno la sanzione disciplinare.

Athena Staff