Bonus psicologo: cosa cambia dal 2023

La legge di bilancio 2023 rende il bonus psicologo di carattere strutturale ed apporta alcune modifiche alle vecchie regole.

 

Quali sono le differenze rispetto al 2022?

La misura economica che, per l’anno 2022, ha previsto l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia viene prorogata per il 2023 ma vede variare l’importo massimo del contributo a persona: con la nuova Legge di Bilancio è stato aumentato l’importo massimo fino a 1.500 euro, in luogo del precedente limite, che ricordiamo era pari a 600 euro.

 

I requisiti per ottenerlo restano gli stessi?

 La Legge di bilancio 2023 interviene solo finanziando il bonus anche per gli anni successivi al 2022, aumentando il limite massimo dell’importo a persona a 1.500 euro.

 Al momento è ancora troppo presto per sperare in un Decreto Ministeriale che adeguerà la disciplina attuativa alle modifiche apportate.

È chiaro quindi che vi siano ancora alcuni dubbi da chiarire; ad esempio, “Chi potrà beneficiare del bonus?” oppure “Di quanto sarà l’importo erogato?”

Le Risposte a queste domande sono tutt’altro che scontate.

Ricordiamo infatti che, l’art. 2 del DM 31 maggio 2022, ha inserito nei destinatari del bonus, i soggetti che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in situazioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

La concessione del bonus era chiaramente correlata alle conseguenze psicologiche derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Ora, resta da chiarire se, dal 1° gennaio 2023, il contributo si concentrerà sulle medesime condizioni del 2022 o se vorrà agevolare anche quei soggetti che soffrono degli stessi disturbi seppur derivanti da altre cause.

 

A parere di chi scrive, un ulteriore dubbio sorge pensando all’importo del beneficio.

Sempre il DM del 31 maggio 2022 stabiliva che il contributo variava in funzione del valore dell’ISEE e che l’importo massimo del beneficio (che non poteva eccedere i 50 euro a seduta) era di:

·         600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;

·         400 euro, in caso di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;

·         200 euro, in caso di ISEE compreso tra i 30.000 e i 50.000 euro.

 

Dalla Legge di Bilancio non si evince chiaramente se anche per gli anni successivi al 2022, il contributo sarà erogato in maniera decrescente, in funzione del valore delle stesse fasce di ISEE (o diverse) oppure se sarà previsto un unico contributo di 1.500 euro, erogato indistintamente.

 

Ciò che non dovrebbe cambiare sono i requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e individuati dall’art. 4 del DM 31 maggio 2022 e dalla circ. INPS n. 83/2022, ovvero:

·         Essere residenti in Italia;

·         Essere in possesso di un ISEE in corso di validità e non superiore ai 50.000 euro.

 

Come richiederlo?

La Legge di Bilancio non si sbilancia sulla modalità di presentazione domanda, lasciando presupporre che sarà di prossima pubblicazione una circolare con cui l’INPS chiarirà le modalità di richiesta e di fruizione.

 

Athena Staff