Nuovi doveri per gli amministratori: l’obbligo di istituire un assetto organizzativo adeguato

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. che, in attuazione della legge L. 155/2017, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che cambieranno la governance e gli assetti organizzativi delle imprese collettive nonché i doveri e le responsabilità di sindaci/revisori.


In particolare, l’art. 375 del Ccii riscrive e riformula il dettato codicistico ex art. 2086 - Gestione dell’impresa (già Direzione e gerarchia dell’impresa) introducendo l'espresso obbligo (e non facoltà) per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale», prevedendo inoltre di doversi attivare «senza indugio» per porre in essere l’adozione e l’attuazione di idonee iniziative inerenti.

Gli imprenditori che esercitano l’attività in forma societaria dovranno pertanto dotarsi – senza distinzione di forma giuridica o di fatturato – di un sistema di allerta preventiva in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi tramite l’adozione di indicatori significativi ed efficaci.

Si tratta di principi di corretta gestione imprenditoriale che trovano, come tali, la loro collocazione all’interno delle disposizioni dettate dal Codice civile sull’impresa e che tuttavia impongono una maggiore attenzione nell’impegno di formalizzare ed introdurre un generale protocollo organizzativo, pur destinato a variare in ragione della natura e delle dimensioni aziendali, la cui paternità e responsabilità viene attribuita agli amministratori.

In tale prospettiva, è doveroso osservare come il nuovo impianto normativo converga sul prevedere che se gli amministratori e l’imprenditore a capo dell’azienda dovessero versare, nel futuro della gestione, in stato di crisi senza aver istituito un adeguato assetto organizzativo, questi risponderanno in prima persona sotto il profilo civile per i danni arrecati, anche ai terzi, dalla mancata funzione di vigilanza; inoltre, l’azienda non potrà beneficiare di alcune misure premiali previste dal nuovo testo normativo.

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Se da un lato la legge obbliga l’imprenditore a dotarsi di strumenti di allerta, dall’altro impone all’Organo di controllo l’onere di vigilare sull’operato dell’Organo amministrativo: i sindaci/revisori sono infatti tenuti a verificare la corretta adeguatezza di quanto posto in essere e sono investiti del potere di indagine; qualora emergessero indizi di crisi saranno tenuti a darne notizia allo stesso Organo di gestione e poi eventualmente attivare la procedura di allerta secondo il novellato Codice. Il mancato adempimento di tali obblighi determinerà conseguentemente responsabilità civili e penali in capo agli stessi.

Dotarsi di un sistema di allerta interna volto a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, è la sfida imminente con la quale gli imprenditori/amministratori, i sindaci/revisori e gli altri professionisti dovranno cimentarsi: e per farlo occorrerà una onestà intellettuale di fondo volta anche, al cambiamento culturale (specie del management).


Alessandro Verrino

Athena Founding Partner

taxAthena Staff