RECUPERARE L’IVA AL MOMENTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

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Covid 19 e recupero IVA

Tra le innumerevoli novità introdotte dai decreti emanati durante il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid – 19, il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni - Bis), con l’art. 18, modifica la normativa relativa al recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali e in particolare, il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’IVA attraverso l’emissione di note di credito, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del debitore soggetto a procedura concorsuale.

 

Ma che cos’è una procedura concorsuale?

Il termine fa pensare ad un concorso e in questo caso il concorso avviene tra i creditori dell’Impresa dichiarata insolvente, ovvero che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Possiamo definire le procedure concorsuali come una serie di procedimenti che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un’Impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i suoi creditori. Un’impresa viene considerata in crisi quando si trova in uno stato di difficoltà economico – finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

La procedura concorsuale di cui sentiamo parlare spesso è sicuramente il fallimento (oggi chiamata Liquidazione giudiziale), ma ce ne sono altre, che vengono adottate a seconda della gravità della crisi in cui si trova l’Impresa. Possiamo distinguere le procedure concorsuali in due macrocategorie:

 

1.      Procedure con finalità conservative:

-        Risanamento ex art. 67 L.F.;

-        Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;

-        Concordato con continuità;

-        Amministrazione straordinaria.

 

2.      Procedure con finalità liquidatorie:

-        Liquidazione coatta;

-        Concordato preventivo;

-        Concordato fallimentare;

-        Fallimento (Liquidazione giudiziale).

 

La normativa del diritto fallimentare è molto complessa e non ci soffermeremo con questa circolare a spiegare dettagliatamente ogni singola procedura concorsuale, ma ci limitiamo solamente a precisare che, in linea di massima, le procedure con finalità conservative vengono adottate quando l’Impresa si trova in crisi transitoria iniziale e vige ancora l’obiettivo di riuscire a garantire la continuità aziendale, presupposto in base al quale l’Impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Le procedure con finalità liquidatorie, invece, vengono adottate quando l’Impresa si trova in uno stato di crisi più grave, tale per cui l’obiettivo diventa la liquidazione del patrimonio dell’Impresa insolvente e la suddivisione dell’attivo tra i creditori della stessa.

 

Tutte le procedure, come già precisato, sono accomunate tra di loro per il concorso che sorge tra i creditori dell’Impresa in stato di difficoltà economico finanziario. L’obiettivo dei creditori è proprio quello di riuscire a recuperare dei soldi dall’Impresa dichiarata insolvente.

 

Dopo questa lunga premessa, torniamo alla novità introdotta dall’art. 18 del DL 73/2021 che ha modificato le regole dell’articolo 26 del decreto IVA, permettendo un più agevole recupero dell’Iva nei casi di mancato pagamento da parte dell’Impresa insolvente. Le norme sono in vigore dal 26 maggio e si applicano alle procedure concorsuali avviata da tale data. In sintesi, il creditore dell’Impresa sottoposta a procedura concorsuale può recuperare l’IVA fin dall’avvio della procedura, senza l’obbligo di attendere l’esito della stessa.

 

Quali sono gli aspetti da considerare per poter recuperare l’IVA? Possiamo evidenziare quattro punti fondamentali:

 

1.      Verifica sull’operazione fatturata: per poter recuperare l’IVA nei confronti dell’Impresa insolvente attraverso l’emissione di una nota di credito IVA, è anzitutto necessario che l’operazione originaria sia fatturata e registrata, e l’imposta effettivamente versata. In caso di risoluzione contrattuale, il fornitore può emettere una nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

2.      Verifica sul mancato pagamento: il mancato pagamento (in tutto o in parte) della fattura deve essere causato dal fatto che l’impresa insolvente:

 

-        è in procedura concorsuale;

-        ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182 – Bis L.F. o un piano attestato (art. 67, comma3, lettera d. L.F.);

-        è stata messa in atto nei confronti dell’impresa insolvente una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

 

3.      Rettifica della detrazione: in linea generale, l’impresa insolvente, se ha originariamente registrato l’acquisto nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72), pur non avendo corrisposto l’imposta al proprio fornitore, nel momento in cui riceve la nota di credito IVA emessa da quest’ultimo, deve rettificare la detrazione.

 

4.      L’eventuale variazione in aumento: se successivamente alle rettifiche sopra indicate effettuate, sia dal lato del creditore (il fornitore), sia dal lato del debitore (Impresa soggetta a procedure concorsuali), quest’ultima paga il corrispettivo (in tutto o in parte), scatta nuovamente l’obbligo per il fornitore di variare in aumento il proprio debito IVA nei confronti dell’Erario.

Anche l’Impresa soggetto a procedure concorsuali, che abbia assolto in precedenza l’obbligo di rettificare, diminuendola, la detrazione dell’imposta, acquista il diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in aumento, ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72.

Athena Avvocato Torino




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