Danno da vaccinazione

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Che cos’è?


La vaccinazione rappresenta quell’attività di prevenzione di malattie infettive che, genericamente, consiste nella somministrazione di una sostanza contenente batteri e virus (morti o depotenziati) in grado di innescare nel sistema immunitario del soggetto la produzione di anticorpi da impiegare nell’ipotesi, futura e/o eventuale, di contatto con lo stesso agente patogeno. Pur trattandosi di trattamento medico, può manifestare degli effetti indesiderati, sia di lieve entità e dunque transitori, sia più gravi e permanenti.

 

La legge n. 210 del 25 febbraio 1992, prima fra tutte, riconosce a coloro i quali abbiano riportato una menomazione psicofisica permanente, in conseguenza della vaccinazione obbligatoria ex lege o per ordinanza dell’autorità sanitaria, un indennizzo da parte dello Stato.

Successivamente, la legge n. 299 del 2005 introduce un ulteriore indennizzo (di maggior entità) a sostengo della persona danneggiata a cause delle complicanze delle vaccinazioni obbligatorie, elargito “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, legge n. 299/2005).

Ancora il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 ottobre 2009, stabilisce criteri per la formazione delle graduatorie finalizzate all’erogazione dei benefici. Il Ministero provvede alla corresponsione di un indennizzo aggiuntivo, nonché di un assegno una tantum di importo pari al 50% dell’ulteriore indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio medesimo.

L’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, comunque, non pregiudica al soggetto danneggiato dalla vaccinazione, il diritto di agire per la richiesta di ulteriori danni subiti, che presuppone, tuttavia, l’accertamento di una responsabilità, per dolo o colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.

Il sistema della responsabilità civile poggia su due criteri di imputazione oggettiva e soggettiva (artt. 2043, 2049 e 2050 cod. civ.) che tuttavia presuppongono l’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria.

Orbene, ai nostri fini, giova considerare la coesistenza del sistema del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e dell’applicazione della legge n. 210 del 1192.

Occorre precisare, dunque, che il diritto all’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 sorge solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di un danno irreversibile, conseguente alla somministrazione del vaccino, si prescrive in tre anni e la domanda deve essere indirizzata alla A.s.l. di spettanza che a sua volta la trasmette alla commissione medica ospedaliera per un giudizio di competenza così come previsto dall’art. 4 della legge.

L’indennizzo è pertanto una somma di denaro predeterminata dalla legge che garantisce un equo ristoro, mentre il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. presuppone la sussistenza di un fatto illecito e del nesso di causalità tra questo ed il danno.

L’indennizzo ha natura “assistenziale” ma non preclude la possibilità di agire giudizialmente per chiedere il risarcimento del danno subito ed i due strumenti risultano essere alternativi tra di essi (Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2003, n. 17047).

I due rimedi, pur essendo cumulabili, non possono condurre ad un ingiustificato arricchimento patrimoniale del danneggiato: sarà necessario operare uno scomputo di quanto eventualmente già incassato a titolo di risarcimento, ovvero di indennizzo; sebbene abbiano titolo giuridico diverso è doveroso tenere in considerazione il cd. principio della compensatio lucri cum damno, secondo cui l’indennizzo dev’essere scomputato interamente dagli importi liquidabili a titolo di risarcimento del danno (Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584).

Ebbene, con la recente sentenza della Corte Costituzionale la numero 268 del 2017 si conferma la l’estensione dell’ambito applicativo della L. 210/92 anche nei confronti dei soggetti che abbiano subito lesioni od infermità per essere stati sottoposti a vaccini non obbligatori, purché incentivati dallo Stato. In quanto, secondo la sentenza richiamata, “sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.

 

Il danno da vaccinazione rappresenta una categoria in costante evoluzione, aggiornata sulla base del progresso delle conoscenze scientifiche, delle leggi e per ultimo della giurisprudenza.

L’ordinamento giuridico ha ampliato il ristoro indennitario, allargandolo anche ai soggetti che si sottopongono alla vaccinazione non obbligatoria ma incentivata e promossa dall’autorità sanitaria, estendendo altresì la L. 210/92 anche ai danni conseguenti dalle vaccinazioni non obbligatorie.

Sulla base di questi motivi, il soggetto danneggiato potrà percorrere sia la strada civilistica che quella amministrativa, tutto ciò a completezza del ristoro patrimoniale.

Dott.ssa Paola Angela Battigaglia

Athena Avvocato Torino



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