Rivalutazione fiscale delle quote di partecipazione in società per l’anno 2019

Fra le norme ricomprese nella c.d. Legge di bilancio 2019 (“finanziaria”) viene prevista la riapertura dei termini afferenti alla possibilità di rivalutare le quote di partecipazione, possedute da persone fisiche per le operazioni che non rientrano nell’esercizio d’impresa, in società non quotate nei mercati regolamentati alla data del 1° gennaio 2019 (sussistono poi particolari disposizioni per le società semplici, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e per le intestazioni a società fiduciaria).


Viene previsto che l’affrancamento sia soggetto a condizione che entro il 30 giugno 2019 sia redatta ed asseverata la perizia di stima che attesti il valore ai fini fiscali e versata l’imposta sostitutiva (anche in tre rate) stabilita nella misura dell’11% in relazione alle partecipazioni qualificate (ossia quelle che rappresentano oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società) e del 10% per quelle non qualificate (per le soglie inferiori).

La procedura di rivalutazione della quota di partecipazione societaria è finalizzata a cristallizzare la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, in luogo della forma ordinaria ex art. 67 Tuir; l’agevolazione consiste cioè nell’assumere, quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto, quello della partecipazione rivalutata con lo scopo di conseguire un legittimo risparmio d’imposta in vista di una prossima cessione.

Al rispettarsi di specifiche condizioni, l’applicazione della norma consente pertanto di corrispondere un’imposta, sostitutiva rispetto appunto a quella ordinaria, generando un carico tributario potenzialmente ridotto. Al riguardo occorre richiamare come la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva, sino al 2017, la distinzione tra partecipazioni qualificate (tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile) e partecipazioni non qualificate (tassate con ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile).

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Dal 2018 è stata poi disposta l’equiparazione fra le due tipologie di partecipazione con la conseguenza che i dividendi e le plusvalenze realizzate sono tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile. Di conseguenza, occorre valutare la convenienza che la pratica di rivalutazione riveste caso per caso. A titolo esemplificativo, si immagini che una persona possegga, non in regime di impresa, una quota di partecipazione qualificata in una Srl rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale, avente un valore di acquisto di € 20.000 e con l’intendo di alienarla al prezzo di cessione di € 500.000: la rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2019 ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore rivalutato (nell’esempio pari ad € 55.000) consentirebbe un cospicuo ed evidente risparmio di imposta rispetto al conteggio del plusvalore, da indicare in sede di dichiarazione, secondo la tassazione ordinaria tipica della tipologia dei Redditi diversi.

Athena può assistere la clientela interessata sia attraverso la consulenza nel valutare la convenienza fiscale dell’operazione e sia per l’assistenza nella stesura della perizia.


Alessandro Verrino

Athena Founding Partner

taxAthena Staff