Costituzione di una startup innovativa S.r.L. senza notaio: cosa è, chi può farlo, quanto costa

La SRL innovativa (detta anche startup innovativa) è una vera e propria SRL ordinaria che, in virtù di un oggetto sociale innovativo e ad alto valore tecnologico, è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.


È stata introdotta nel nostro ordinamento un’ulteriore norma specifica per le startup innovative, vale a dire quelle società che hanno come oggetto esclusivo, o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

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A partire dall’8/3/2016 tali società potranno essere costituite senza l’intervento di un Notaio (a differenza di qualsiasi altro tipo di S.r.l., anche semplificata, per cui l’intervento notarile è sempre obbligatorio).

Ricordiamo che a partire dall’istituzione di questo speciale tipo di società, avvenuta nel 2012, il legislatore ha cercato a più riprese di introdurre norme specifiche per agevolare lo sviluppo in Italia di società ad alto contenuto tecnologico, molto probabilmente per evitare la diaspora di imprenditori del settore che trovavano (e trovano ancora) in mercati esteri, Regno Unito su tutti, normative civilistiche e fiscali decisamente favorevoli.


L’elenco delle varie agevolazioni possibili (a cui corrispondono però anche diversi obblighi, tra tutti il divieto di distribuzione utili) è particolarmente corposo ed esula dalla presente circolare: basti comunque accennare che tali agevolazioni riguardano sia i soci che finanziano la società, sia la società stessa.

L’ultimo intervento normativo volto ad agevolare lo sviluppo di queste società riguarda appunto la possibilità di costituire S.r.l. ordinarie, che siano start-up innovative, senza l’intervento di un Notaio.

Per completare il quadro normativo e quindi poter concretamente procedere alla costituzione di tali società manca solo più un decreto direttoriale con l’approvazione del modello informatico e della modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, che sarà compilabile direttamente on-line; ci si auspica che le tempistiche di pubblicazione siano particolarmente brevi.

La novità, sicuramente interessante, non deve però far balenare l’idea che sia possibile costituire una S.r.l. a costo zero; o meglio: forse sarebbe anche possibile, ma è decisamente sconsigliabile.

Mentre per le S.r.l.s. (S.r.l. semplificate) è effettivamente possibile il “fai da te”, perché la presenza di uno statuto standard minimale (una pagina) e in nessun modo modificabile fa si che chiunque possa recarsi da un Notaio solo con un documento d’identità e l’elenco delle attività da svolgere e costituirla a costo zero (salvo ovviamente le spese vive per l’iscrizione in Camera di Commercio), per le S.r.l. start-up innovative occorrono invece molte più conoscenze giuridiche in campo societario per poter addivenire ad una corretta costituzione.

Pur potendosi costituire senza l’intervento di un Notaio, infatti, le S.r.l. start-up innovative sono a tutti gli effetti S.r.l. normali, ordinarie, e soggiacciono quindi a tutte le norme previste dal Codice Civile per tali società.

Basti pensare che lo statuto consigliato dal Ministero consta di 28 pagine (e non una come per le S.r.l.s.); per di più tale documento contiene numerosissime (decine) di scelte ed opzioni che richiedono una preparazione giuridica specifica in materia per essere effettuate, onde evitare di redigere statuti con clausole che possano poi in qualche modo limitare, o addirittura danneggiare, l’attività sociale.

Il risparmio effettivo di costituzione sarà quindi inferiore rispetto a quello di una S.r.l.s., ma saranno anche decisamente maggiori le tutele ed opportunità che lo statuto di una S.r.l. ordinaria potrà offrire ai soci costituenti.

Al di là di queste necessarie considerazioni, è comunque interessante riepilogare i vantaggi che questa novità consente di perseguire:

  • assenza totale di oneri notarili iniziali per la costituzione

  • possibilità (a differenza delle S.r.l.s.) di essere costituita anche da parte di società, che magari intendono costituire una S.r.l. apposita per lo sviluppo di uno specifico progetto innovativo

  • qualora la S.r.l. perdesse i requisiti e le caratteristiche per essere considerata start-up innovativa, la società mantiene l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza nessuna necessità di modificare l’atto costitutivo; solo in caso di modifiche statutarie sarà poi necessario effettuare tali modifiche con atto notarile